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L'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilita' per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempre che non abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio stabiliti nella tabella allegato 15, viene destinato, previa sua domanda, qualora non sia utilizzabile a mansioni limitate della qualifica rivestita, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per le quali sia ritenuto idoneo. Subordinatamente alla disponibilita' di posti di organico, i dipendenti che siano mutilati o invalidi di guerra o inidonei per cause di servizio o per malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio possono essere trasferiti, ove la minorazione fisica non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio o degli uffici per i quali, anche se limitatamente ad alcune funzioni, siano riconosciuti idonei. Fatte salve le esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario, le menomazioni di cui sopra non possono costituire ostacolo nella carriera o influire negativamente nella valutazione del servizio prestato. Il personale divenuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle funzioni della qualifica rivestita, sempreche' non utilizzabile a mansioni limitate della qualifica stessa, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, viene destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per la quale risulti idoneo, purche' esistano posti disponibili nella percentuale che, ad eccezione delle qualifiche a ruolo aperto degli uffici, sara' annualmente determinata con provvedimento del direttore generale e non abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio di cui al precedente primo comma. Il personale che eccede i posti disponibili di cui alla suddetta percentuale e' destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica di un livello inferiore a quello di provenienza, sempre nei limiti della percentuale annua della qualifica inferiore. I dirigenti di macchina, fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica, ma utilizzabili in quelle, anche limitate, di macchinista T.M., vengono iscritti nel ruolo di tale qualifica conservando ad personam la qualifica di provenienza. Per gli inidonei per cause comuni tale trasferimento resta, peraltro, limitato alla percentuale annua stabilita dal direttore generale. Ai predetti verra' assegnata la classe di stipendio della qualifica di macchinista T.M. pari o immediatamente inferiore a quella percepita nella qualifica di provenienza; in quest'ultimo caso, la differenza di stipendio verra' corrisposta quale assegno personale utile a pensione, riassorbibile con i successivi aumenti. Ai medesimi spettano le competenze accessorie nelle misure previste per il macchinista T.M., secondo i servizi disimpegnati. L'agente inidoneo per cause comuni, che non trovi immediata utilizzazione in mansioni di altra qualifica, viene collocato in disponibilita' per essere riammesso in servizio appena si rende disponibile il posto in cui e' utilizzabile, nei limiti della percentuale annua di cui al precedente quarto comma. Il richiamo dalla disponibilita' deve, in ogni caso, precedere il collocamento in altre qualifiche di nuovi inidonei ancora in servizio. I provvedimenti di destinazione a funzioni di diversa qualifica sono adottati dal direttore generale e comportano il mutamento di ruolo e di qualifica. Il personale utilizzato a mansioni anche limitate della qualifica rivestita puo' essere destinato a funzioni di diversa qualifica, anche di un livello inferiore quando la ridotta idoneita' fisica non consente l'ulteriore progressione di carriera. Tale destinazione viene effettuata a domanda dell'interessato e quando nella nuova qualifica vi siano posti disponibili. Nei confronti degli inidonei per cause comuni la disponibilita' di posti e' limitata alla percentuale annua di cui al precedente quarto comma e solo se siasi esaurito il richiamo dalla disponibilita' degli inidonei, collocativi per difetto di posti disponibili, e la sistemazione dei nuovi inidonei".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
