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Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1 maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1 maggio 1958, anche in soprannumero. I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di capotreno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1 gennaio 1965 al 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di capo-treno. A favore dei dipendenti che avessero gia' ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1 maggio 1958. I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo dal 1 gennaio 1965 al 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di frenatore.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
