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Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1 maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1 maggio 1958, anche in soprannumero. I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di capotreno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1 gennaio 1965 al 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di capo-treno. A favore dei dipendenti che avessero gia' ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1 maggio 1958. I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo dal 1 gennaio 1965 al 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di frenatore.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art20 · fonte del testo