Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. A tal fine, i dirigenti dell'esercizio privi di diploma di istruzione secondaria di 2° grado sono inquadrati, anche in soprannumero, previo esame di idoneita', nelle qualifiche di coadiutore e di coadiutore tecnico.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art22 · fonte del testo