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I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. A tal fine, i dirigenti dell'esercizio privi di diploma di istruzione secondaria di 2° grado sono inquadrati, anche in soprannumero, previo esame di idoneita', nelle qualifiche di coadiutore e di coadiutore tecnico.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
