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I frenatori nominati conduttori a seguito di concorso interno e poi dichiarati decaduti perche' non avevano i tre anni di anzianita' nella qualifica di frenatore, sono promossi conduttori, purche' abbiano esplicato le mansioni di conduttore di turno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1 gennaio 1965 al 30 settembre 1966.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
