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Il personale dell'esercizio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni della propria qualifica, ovvero che sia riconosciuto tale entro sei mesi dalla data stessa, puo' chiedere di essere collocato a riposto, fruendo dei benefici appresso specificati. Al personale che si avvale della facolta' di cui al precedente comma e' concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 10, se trattasi di inidonei per cause di servizio o per cause di guerra, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:
- a)del compimento dell'anzianita' di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione;
- b)della liquidazione della pensione stessa;
- c)dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Allo stesso trattamento e' ammesso il personale che abbia ottenuto, per motivi di salute, il mutamento di qualifica da una dell'esercizio ad altra degli uffici, nonche' il personale femminile limitatamente alle madri con due o piu' figli di eta' inferiore ai 14 anni. Il personale indicato al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di cui al secondo comma, venga a raggiungere detto limite di servizio entro sei mesi dalla data anzidetta, viene collocato a riposo d'ufficio.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
