Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli aumenti di servizio di cui al precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianita' od un coefficiente di stipendio superiore a quello che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di eta' stabiliti nella tabella allegato 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale che non raggiunga il servizio minimo utile per il diritto a pensione viene attribuito un aumento di anni nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo. Le cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo si applicano solo al personale iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato; esse si considerano avvenute, ai fini del trattamento di quiescenza, per misura amministrativa, quando i dipendenti non si trovino nelle condizioni richieste per la liquidazione del normale trattamento di quiescenza.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art27 · fonte del testo