Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nella posizione di avventizio straordinario o contrattista, prestato dal personale successivamente sistemato nei ruoli organici, e' computato per intero, fino al limite massimo di quattro anni. Tale beneficio economico ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art29 · fonte del testo