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L'articolo 61 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "In pendenza di formale procedimento disciplinare per una mancanza per la quale e' prevista una sanzione piu' grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio e' sospesa ed e' ripresa al termine del procedimento suddetto con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente articolo 60, nei casi in cui l'esito del procedimento medesimo abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di mediocre o di insufficiente. La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
