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All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1966, si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 201, "Combustibili solidi e liquidi, energia elettrica e lubrificanti per la trazione dei treni e per le navi traghetto", dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il medesimo anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art30 · fonte del testo