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Il primo comma dell'articolo 66 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dai seguenti: "Il giudizio di qualificazione e' sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione piu' grave. La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
