Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 83 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: (Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso) "I dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sottoposizione a procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti, suddetti, abbiano gia' iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore generale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si da' corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria e con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, la deliberazione della promozione e' adottata con decorrenza, a tutti gli effetti, prorogata di un anno o di tre anni, se la qualificazione attribuita risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale od ottengano l'annullamento della sanzione gia' irrogata, ai dipendenti stessi e' retrodatata, a tutti gli effetti, la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento. In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si da' corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettate in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Per i concorsi a posti limitati e' altresi' necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi come indicato al terzo comma dell'articolo 81 per le promozioni per merito comparativo. La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
