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Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dai seguenti: "Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano una anzianita' inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano una anzianita' superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie. I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra Amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo e' pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente gia' fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuita' fra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuita' e, ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata". Il sesto comma dell'articolo 86 e' sostituito dal seguente: "Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attivita' di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 49, 50, 57, 77 e 78 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' aggiunto il seguente altro: "Per le festivita' di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo e' subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali, in mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art8 · fonte su Normattiva