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Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 200 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, e' concesso un abbuono del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'art. 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Societa' italiana autori editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art12 · fonte del testo