Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 200 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, e' concesso un abbuono del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'art. 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Societa' italiana autori editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art12 · fonte del testo