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Potranno essere dichiarati adatti per la gioventu' soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalita' dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale. Saranno dichiarati prodotti per la gioventu' quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purche' siano di lunghezza non inferiore ai 1200 metri e non superiore ai 2000 metri. La qualifica di film "prodotto per la gioventu'" e di "film adatto per la gioventu'" deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art13 · fonte del testo