Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Potranno essere dichiarati adatti per la gioventu' soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalita' dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale. Saranno dichiarati prodotti per la gioventu' quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purche' siano di lunghezza non inferiore ai 1200 metri e non superiore ai 2000 metri. La qualifica di film "prodotto per la gioventu'" e di "film adatto per la gioventu'" deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art13 · fonte del testo