Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Potranno essere dichiarati adatti per la gioventu' soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalita' dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale. Saranno dichiarati prodotti per la gioventu' quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purche' siano di lunghezza non inferiore ai 1200 metri e non superiore ai 2000 metri. La qualifica di film "prodotto per la gioventu'" e di "film adatto per la gioventu'" deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art13 · fonte del testo