Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1958 al 27 dicembre 1958. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 11 giugno 1958, n. 573, convertito senza modificazioni dalla L. 15 luglio 1958, n. 747, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, scadenti il 30 giugno 1958, continuano ad applicarsi fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958".

Testo in vigore dal 13 giugno 1958 al 27 dicembre 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1958

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 13 giugno 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 11 giugno 1958, n. 573, convertito senza modificazioni dalla L. 15 luglio 1958, n. 747, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, scadenti il 30 giugno 1958, continuano ad applicarsi fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art23 · fonte del testo