Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1959 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 11 giugno 1958, n. 573, convertito senza modificazioni dalla L. 15 luglio 1958, n. 747, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, scadenti il 30 giugno 1958, continuano ad applicarsi fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958".
L. 19 dicembre 1958, n. 1082
4La L. 19 dicembre 1958, n. 1082 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, scadenti il 31 dicembre 1958, continuano ad applicarsi fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1959".
L. 26 giugno 1959, n. 415
5La L. 26 giugno 1959, n. 415 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni attualmente in vigore concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, scadenti il 30 giugno 1959, continueranno ad applicarsi fino all'entrata in vigore di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1959".
Testo in vigore dal 30 giugno 1959 al 6 febbraio 2004
