Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

L'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, e' tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia. Trascorso inutilmente detto termine sara' disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avra' ottemperato a tale onere. L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film. Il Centro sperimentale per la cinematografia puo' avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale".

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art27 · fonte del testo