Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, e' tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia. Trascorso inutilmente detto termine sara' disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avra' ottemperato a tale onere. L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film. Il Centro sperimentale per la cinematografia puo' avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art27 · fonte del testo