Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Dopo l'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 33-bis. - "Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, e' tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia e all'estero non aventi finalita' commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di inadempienza sara' disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avra' ottemperato a tale onere".

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art28 · fonte del testo