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Dopo l'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 33-bis. - "Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, e' tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia e all'estero non aventi finalita' commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di inadempienza sara' disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avra' ottemperato a tale onere".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004
