Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 33-bis. - "Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, e' tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia e all'estero non aventi finalita' commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di inadempienza sara' disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avra' ottemperato a tale onere".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art28 · fonte del testo