[1]Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Societa' in nome collettivo, non potra' essere inferiore a L. 3000 e dovra' essere interamente versato.

[2]Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri enti morali, potra' esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

[3]Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potra' mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

[4]Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potra' corrispondersi agli enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 per cento.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art17 · fonte del testo

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