[1]Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei Monti frumentari coi fondi in numerario che si addimostrino esuberanti ai bisogni del Monte; dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.
[2]Le Casse agrarie costituite con la forma di Societa' cooperativa in nome collettivo devono osservare le disposizioni del Codice di commercio, concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Societa' cooperative.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
