[1]Le anticipazioni della Cassa ademprivile alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.
[2]Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
