[1]In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari e' istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[2]Il personale di ogni cattedra e' costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 tabella A).

[3]Il ministro di agricoltura potra', entro i limiti della somma stanziata, istituire con decreto Reale, poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

[4]I poderi dimostrativi, circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dipendenza del direttore della cattedra.

[5]Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.

[6]I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosso possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potra' acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilita', valendosi delle disposizioni dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382, o anche assumerli in enfiteusi.

[7]In ogni Provincia vi saranno stazioni di monta e uno o piu' depositi di macchine ed attrezzi rurali.

[8]La prima costituzione di tali stazioni e depositi sara' fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sara' a carico della Cassa ademprivile.

[9]Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse.

[10]Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a cio' destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art31 · fonte del testo

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