[1]Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sara' in facolta' del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.
[2]Il direttore del podere sara' anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.
[3]Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[4]Al funzionamento dei poderi dimostrativi sara' provveduto con regolamento.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
