[1]Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sara' in facolta' del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

[2]Il direttore del podere sara' anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.

[3]Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[4]Al funzionamento dei poderi dimostrativi sara' provveduto con regolamento.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art32 · fonte del testo

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