[1]Il canone annuale, non superiore a L. 200,000 fissato dall'art. 11 della legge 28 luglio 1902, n. 342, per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verra' corrisposto dallo Stato, per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo 43.

[2]La tabella allegata A e' invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia, dovra' farsi per decreto Reale, in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art42 · fonte del testo

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