[1]La Cassa ademprivile, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercitera' la sua vigilanza sopra i detti Istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.
[2]La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potra' essere dal Ministero delegata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna delle due Provincie.
[3]Il fondo del soppresso Censorato sui Monti frumentari concorrera' nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.
[4]E' soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
