[1]Il termine di cui all'art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e' prorogato per un decennio.

[2]All'art. 12 di detta legge e' sostituito il seguente:

[3]I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall'attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza almeno di 3 chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o piu' di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale.

[4]L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

[5]Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sara' esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art34 · fonte del testo

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