Norme in materia di contratti agrari

Art. 14 — Proroga dei contratti in corso

Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresi' prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge. I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 maggio 1982, n.203

3

La L. 3 maggio 1982, n.203 ha disposto (con l'art. 53 comma 3) che "L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime."

Testo vigente dal 6 maggio 1982

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 437/1988

    Illegittimità dichiarata
    14 aprile 1988

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo a norme non applicabili alla fattispecie all' esame del giudice 'a quò; quando, in particolare, questi sia chiamato ad accertare la decadenza della proroga legale di un contratto agrario, ma per cessazione della destinazione "agraria" del fondo e non già per le ipotesi, affatto diverse, comportanti, al contrario, la continuazione delle attività agrarie previste dalla disposizione denunciata (di cui all'art. 1 del d.C.P.S. n. 273/1947). (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 Legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1 d.L.C.P.S. 1^ aprile 1947 n. 273, sollevata in riferimento all'art. 44 Cost.).

    Art. 44 cost. · Art. 14 Norme in materia di contratti agrari · Art. 1 Norme in materia di contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 171/1985

    Altra decisione
    25 maggio 1985

    Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perché riesaminino, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 44 della Costituzione, degli artt. 14, legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1, D.L.G.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, i quali non prevedono il diritto dell'affittuario ad un equo indennizzo, nel caso in cui la proroga legale cessi per il mutamento della destinazione del terreno da agricolo ad urbanistica. Infatti, la legge n. 203 del 1982 stabilisce, all'art. 50, il diritto ad un indennizzo a favore del concessionario, costretto a rilasciare il fondo per la mutata destinazione di esso, nel caso in cui il proprietario abbia ottenuto la concessione edilizia di cui alla legge n. 10 del 1977, nonché, all'art. 53, l'applicabilità della normativa stessa a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato.

    Art. 44 cost. · Art. 14 Norme in materia di contratti agrari · Art. 1 Norme in materia di contratti agrari · Art. 50 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 172/1985

    Altra decisione
    25 maggio 1985

    Vanno restituiti gli atti al giudice a quo perché riesamini, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, relativamente alla parte in cui dispone la proroga dei contratti agrari - fra i quali quelli di affitto a coltivatore diretto - in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa: norma interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso che non sono soggetti a proroga legale i contratti di affitto stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima. Infatti, la legge n. 203/1982, stabilisce all'art. 53, terzo comma, che "l'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime".

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 14 Norme in materia di contratti agrari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art14 · fonte su Normattiva