Nel bilancio del Ministero delle finanze e' stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art38 · fonte del testo

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