[1]Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.

[2]Fino a L. 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da accertarsi mediante sopra luogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione. Fino a L. 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.

[3]Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potra' giungere il premio.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art40 · fonte del testo

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