[1]Pei lavori di rimboschimento dei bacini montani e' autorizzata, in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 del fondo assegnato dalla legge 28 luglio 1902, n. 342, la maggior somma di L. 1,180,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1907-908.
[2]Il riparto della complessiva spesa di L. 2,080,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1921-922, e l'assegnazione di essa ai vari lavori sono stabiliti nelle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
