[1]I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 12, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto e per 15 quando si tratti di boschi cedui.

[2]L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione nelle provincie nelle quali non e' stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne sara' fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

[3]L'esenzione dalla sovraimposta comunale non potra' mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovraimposta medesima nei singoli comuni.

[4]Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, conprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformita' del relativo piano di coltura.

[5]L'ispettore forestale competente del ripartimento e' tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art14 · fonte del testo

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