[1]Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.
[2]Il presidente e' nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della Provincia.
[3]Fanno parte di diritto del Consiglio d'amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri quattro consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'art. 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).
[4]Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale amministrativa.
[5]Il presidente resta in carica 3 anni, e non e' rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.
[6]I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.
[7]Ciascuna delle due Casse avra' un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.
[8]Il servizio di Cassa sara' fatto dalla tesoreria della Provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sara' pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
