[1]Il Governo del Re ha facolta' di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902 n. 342, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]F. COCCO-ORTU. GIANTURCO. LACAVA. CARCANO. RAVA.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
