[1]E' data facolta' al Governo di provvedere per decreto Reale per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Zanardelli. Balenzano. Di Broglio.
[6]Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.
Testo vigente dal 23 luglio 1903
