Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1938 al 22 dicembre 2008. 279 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le disposizioni in materia di liquidazione di interessi mutui della Cassa depositi e prestiti sono modificate come appreso:
tolto: Pei prestiti parzialmente o integralmente somministrati prima che incominci il loro ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa depositi e prestiti, per la frazione d'anno antecedente all'inizio dell'ammortamento, gli interessi sulle singole somministrazioni, al saggio di concessione dei rispettivi mutui dalla data dei mandati al 31 dicembre, ed il loro ammontare e' posto a totale carico del mutuatario, per i mutui senza contributo, ed e' ripartito fra l'ente mutuatario e lo Stato, in proporzione dei saggi d'interesse a loro carico, per i mutui assistiti da contributo statale.
tolto: L'importo a carico dell'ente mutuatario, diminuito dello sconto, calcolato al saggio di concessione, e' ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento, e quello dovuto dallo Stato ad esso addebitato.
tolto: Per i mutui parzialmente o integralmente somministrati dopo l'inizio dell'ammortamento, alla fine di ogni anno, a cominciare dal primo anno dell'ammortamento stesso, vengono liquidati a carico della Cassa depositi e prestiti gli interessi dal 1° gennaio al 31 dicembre sulle somme che, a quest'ultima data, non risultano somministrate e dal 1° gennaio alla data dei mandati di pagamento su quelle somministrate durante l'anno. Tali interessi vengono liquidati al saggio vigente per i depositi volontari al 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la liquidazione, ed il loro ammontare e' ripartito fra l'ente mutuatario e lo Stato, in proporzione dei saggi d'interesse a loro carico per i mutui con contributo statale, mentre per gli altri mutui e' dovuto integralmente all'ente mutuatario.
tolto: Le disposizioni del comma precedente saranno applicate per l'intero anno a cominciare dalla liquidazione degli interessi che saranno da corrispondere per il 1937.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-04-11;498~art2 · fonte del testo
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