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[1]La commissione indicata nell'articolo precedente formula le sue proposte, procedendo altresi' alla formazione della graduatoria, per ciascun grado, ruolo e categoria, degli aspiranti di cui all'art. 9 ritenuti meritevoli dell'ammissione nel Corpo e di quelli per i quali ritenga di proporre l'accoglimento della domanda di cui all'art. 10.

[2]Le domande, unitamente ai fascicoli dei documenti e ai verbali della commissione, sono rimesse dal Regio avvocato generale militare al Ministro per la guerra, che giudica insindacabilmente sulle proposte anzidette.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art13 · fonte del testo