Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Fino a quando non sia completato in ciascun grado e categoria, l'organico del ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, gli ufficiali gia' iscritti a domanda in detto ruolo, i quali, alla data di pubblicazione di nuovo bando di concorso per l'ammissione nel ruolo medesimo, si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui sono gia' rivestiti, possono concorrere, con gli altri aspiranti all'ammissione nel ruolo, al conferimento del nuovo grado militare cui possono aspirare.
tolto: Le relative domande devono essere presentate nei modi e nel termine stabiliti dal primo comma dell'art. 12 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, e su di esse si provvede in conformita' degli articoli 13 e 17 dello stesso Regio decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art15 · fonte del testo