Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie gia' escusse, di cui al precedente articolo 3, e' autorizzato un ulteriore intervento di lire 25 miliardi. All'onere di lire 25 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione del capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1982, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per tale anno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-31;119~art4 · fonte su Normattiva