Per il personale collocato nel gruppo O, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, i limiti di anzianita' per la promozione al grado 11° di tale gruppo richiesti dall'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, quale risulta modificato dall'art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, sono ridotti di tre anni.
Testo vigente dal 4 maggio 1953
