Il termine di anzianita' per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo O di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.

Testo vigente dal 17 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;644~art1 · fonte del testo