A decorrere dal 1 gennaio 1971, al personale delle poste e delle telecomunicazioni comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune, con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, competono le indennita' per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29. Ai fini della corresponsione dell'indennita' oraria di servizio di cui al punto 2 del medesimo articolo 23, gli agenti addetti alla conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio indicato nel precedente comma sono equiparati agli agenti in servizio di ambulante. Per il personale contemplato nel presente articolo l'indennita' di percorrenza di cui al punto 4 dell'articolo 23 stesso e' stabilita nella misura prevista per i servizi resi su treni accelerati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;820~art2 · fonte del testo