Con effetto dal 1 aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non fruisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto postelegrafonici e ad essi facenti carico in tutto o in parte, la indennita' oraria di fuori residenza di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' maggiorata del venticinque per cento. L'indennita' di cui all'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sia nelle misure previste dalla norma stessa che in quelle maggiorate ai sensi del precedente comma, e' soggetta alle ritenute erariali e assistenziali stabilite dalle vigenti disposizioni per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

Testo vigente dal 24 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-08-12;370~art21 · fonte su Normattiva