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L'ultimo comma della nota alla tariffa allegato E) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa tutte le navi e imbarcazioni da diporto, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate a navigare nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa. Sono inoltre soggette alla tassa di cui al precedente comma le navi e imbarcazioni a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario, abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, qualora effettuino la navigazione nelle acque interne".

Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 21 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art16 · fonte su Normattiva