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Le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validita' per i tipi di navigazione indicati sui documenti stessi. Le abilitazioni alla navigazione per le imbarcazioni da diporto rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validita', per i limiti indicati nei documenti stessi. Per i titoli abilitativi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo e' data facolta' agli interessati di chiederne la sostituzione con quelli previsti dalla presente legge, previo accertamento dei prescritti corrispondenti requisiti; le modalita' per la detta sostituzione sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 29 luglio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art18 · fonte su Normattiva