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L'articolo 17, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente: "Il prezzo di espropriazione della parte costruita non puo' superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato".
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
