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L'articolo 18, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente: "Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilita', gli alloggi di cui e' ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio piu' le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed e' ammessa ai benefici dello articolo 20, primo e secondo comma".

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;904~art5 · fonte del testo